E’ opinione generale che bruciare un cumulo di ramaglie o di residui di potatura sia cosa normale e non vietata dalle normative statali e locali.
Se è vero che l’antica abitudine del piccolo contadino che, in determinati periodo dell’anno, brucia piccoli cumuli di ramaglie può essere sostanzialmente tollerata a livello giuridico e normativo, diverso discorso va fatto per quelle coltivazioni intensive che generano grandi cumuli di residui di potature o peggio dovuti allo svellamento di vecchi impianti.
Questi cumuli di “rifiuti” già di per se costituiscono una palese violazione del T.U. Ambientale, in quanto si tratta di rifiuti comunque abbandonati. Siano essi rifiuti urbani, artigianali o industriali, si tratta di depositi incontrollati riversati sul territorio e sono da considerare rifiuti speciali in senso stretto.
Tali rifiuti devono seguire la normativa della disciplina dei rifiuti in senso generale.
Nel caso di falò, se si tratta di rifiuti agricoli e tra questi vengono inseriti (o lasciati) e mischiati altri tipi di rifiuti (plastiche, cartone, polistirolo, ramaglie o ceppi intrisi di sostanze chimiche pericolose), ci troviamo di fronte ad una ipotesi di incenerimento a terra di rifiuti che non sono più sostanzialmente e solamente agricoli, ma di ben altra natura.
In questo caso, ci troveremmo di fronte al reato di smaltimento di rifiuti mediante incenerimento (art. 256, comma 1, lettera a del D. L.vo. 152/06).
Quando un ufficiale di polizia giudiziaria – statale o locale – si trovasse di fronte ad un falò nel quale sono bruciati rifiuti agricoli contemporaneamente con materiale plastico o di altra natura nociva, questi non può far a meno dall’intervenire per accertare tale reato, impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze e procedere per tale reato.
Non solo, va anche considerato che se tale falò genera, poi, emissione di fumi idonei a liberare nell’aria sostanze pericolose e comunque dannose per la salute pubblica, scatta automaticamente il reato – perseguibile d’ufficio – di cui all’art. 674 del codice penale (…”chiunque nei casi non consentiti dalla legge provoca emissioni di gas, di vapori o di fumi atti ad offendere o ad imbrattare o molestare persone..”).
Il reato di cui all’art. 674 del codice penale è un reato di pericolo; ciò significa che non è necessario che i cittadini subiscano un danno diretto tossicologico o patologico; è sufficiente che la polizia giudiziaria dimostri ( con accertamenti diretti, testimonianze, fotografie o altro) che quel tipo di emissione è pienamente idonea a recare danno ad un numero indeterminato di persone.
Ma, come dicevo, anche l’eliminazione con il fuoco di rifiuti di sole ramaglie è vietato; a tal proposito sia la Cassazione (cass. Penale, sez. III, n.46213/2008) che la giurisprudenza di merito ha ritenuto che: “ la eliminazione, mediante incenerimento, dei rami tagliati .. non costituisce una forma di utilizzazione nell’ambito di attività produttive. Non trova riscontro nelle tecniche di coltivazioni attuali l’utilizzo delle ceneri come concimante naturale. Tale materiale non può essere considerato materia prima secondaria riutilizzata in diversi settori produttivi senza pregiudizio per l’ambiente.”
Continuo a pensare che – nel caso di grandi cumuli di rifiuti - sarebbe doveroso e necessario, quanto meno in una prima fase (.. prima che venga dato fuoco), un intervento della Polizia Municipale per chiedere spiegazioni al proprietario del suolo sulle sue intenzioni (… il proprietario potrebbe aver deciso la smaltimento in discariche autorizzate), facendo ben presente i reati a suo carico in caso di incendio.
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Pare che i CC abbiamo preso qualcuno di questi e sequestrato i mezzi usati per i trasporto...