Come era prevedibile il tendone ridotto a cumulo è stato bruciato. E’ successo ieri sera intorno alle 17,30. Le fiamme erano altissime non solo perché il cumulo era enorme, anche perché alimentate dalla plastica dei teloni e dei tubi di irrigazione che quel cumulo conteneva.
I primi ad intervenire sono state le guardie dell’ANPANA, la locale associazione ecozoofila, molto attiva nel controllo del territorio e pronta ed intervenire quando è necessario.
«Durante un servizio di Istituto -ci ha detto Carmine Gassi, presidente dell’ANPANA- siamo capitati in via Adelfia, erano circa le 17,20, abbiamo notato un cumulo di teloni, retine e ceppi che bruciavano». «Quando siamo arrivati -ha aggiunto- il fuoco era già acceso e non c’era nessuno. Abbiamo chiamato i Vigili Urbani che hanno preso atto di quello cha stava succedendo».
La Polizia Municipale è intervenuta ieri e ha fatto un sopralluogo anche stamattina, sul posto ha trovato due persone di Valenzano, interessate a prendersi il ferro ormai completamente emerso e pulito da ogni altro materiale, alle quali è stato chiesto se erano autorizzate a trsportare materiale del genere. I due sono, poi, risultati in regola. Ci hanno detto che le ditte che ritirano il ferro per il riciclo lo pagano a cinque centesimi al kg, nella cenere ce n’era per 150 euro.
Il proprietario del fondo è stato individuato dai Vigili Urbani attraverso una ricerca sulle particelle catastali, si tratta di una persona di Noicattaro. Del fatto stamattina è stata "notiziata" la Procura della Repubblica del Tribunale di Bari, il reato che potrebbe essere mosso al proprietario è quello di “getto pericoloso di cose”, art. 674 del Codice Penale.
“Chiunque -recita l'articolo- getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206”.
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Commenti
Sarebbe opportuno e necessario, che - sull’argomento - le associazioni di categoria, in maniera più stringente, effettuassero degli incontri formativi/informativi con gli agricoltori associati, così come l’Amministrazione Comunale dovrebbe finalmente “determinarsi” alla stipula dell’Accordo di Programma con la Provincia di Bari per la gestione dei rifiuti agricoli.
Ciò premesso(cercando di essere sintetico), il deposito temporaneo consiste nel raggruppare i rifiuti, in attesa di essere conferiti ad un gestore autorizzato, nel luogo in cui sono prodotti, cioè in azienda.
Deve essere organizzato per tipi omogenei (es.: teli di plastica- ferro -pneumatici - oli - batterie - filtri –contenitori di fitofarmaci, ecc.) e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, in base alle regole che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.
Il deposito temporaneo presuppone che il rifiuto non esca mai dall’area entro la quale è svolta l’attività produttiva e può essere effettuato solo dal soggetto che lo ha prodotto.
In via generale e tenuto conto delle eccezioni, i rifiuti devono essere accumulati in una DELIMITATA area del sito aziendale, osservando alcuni principi di tutela quali:
• per ogni rifiuto occorre prevedere un particolare sistema di accumulo dipendente dalla sua natura e composizione. Ad esempio, le batterie dovranno essere collocate in contenitori anticorrosione, gli oli esausti ed i filtri in raccoglitori a tenuta, i contenitori di fitofarmaci vuoti in recipienti o sacchi in plastica chiusi ed etichettati (In ogni caso essi devono essere sottoposti alle operazioni di bonifica mediante lavaggio) gli stracci sporchi, i residui ferrosi e non ferrosi ed i vetri in altri contenitori, i teli agricoli usati (teli di copertura, film di pacciamatura, ecc.) vanno dapprima puliti da terra ed incrostazioni, poi ripiegati in rotoli od in balle legati con spago, filo plastico o nastro adesivo. E’ indispensabile aver cura di non avvolgere materiale estraneo.
• non è mai ammesso mischiare i rifiuti pericolosi con altri rifiuti siano essi pericolosi o meno;
• questo accumulo, definito deposito temporaneo, non può durare più di un anno e/o non deve superare determinati quantitativi e deve essere inaccessibile ad estranei, come stabilisce il D.Lgs.152/2006.
Le imprese che producono rifiuti pericolosi sono tenute alla dichiarazione annuale ambientale (MUD); sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila.
forse non mi sono spiegato bene, intendevo dire proprio il contrario, come si fa a dire che era pronto per essere bruciato e no per essere smaltito? qual`é o quali sono i segnali forti che ti spingono a sostenere che doveva essere bruciato? e non il contrario.
le Guardie Ecologiche Volontarie sono pubblici ufficiali e più precisamente agenti di Polizia Amministrativa, ma alle guardie volontarie delle associazioni di protezione dell'ambiente NON è riconosciuta la qualifica di polizia giudiziaria.
Le G.E.V., sono autorizzate ad esercitare attività di vigilanza e sanzionatoria in materia di: salvaguardia della flora spontanea e rara, disciplina della raccolta dei prodotti del bosco, del sottobosco e tutela della cotica erbosa superficiale; disciplina e regolamenti dei parchi naturali nazionali, regionali e delle riserve naturali; disciplina degli scarichi nelle fognature e nei corsi d'acqua superficiali; disciplina per lo smaltimento dei rifiuti (abbandono e combustione di rifiuti); vincolo idrogeologico; prescrizioni di Polizia Forestale; applicazione dei regolamenti comunali delle ordinanze sindacali finalizzate alla tutela dell'ambiente; norme per la tutela della fauna e l'esercizio dell'attività venatoria e piscatoria accensione di fuochi; percorsi fuoristrada e parcheggi in prati e aree agricole; tutela di alcune specie di fauna minore.
Mi pare di capire che concordiamo entrambi sul fatto che il grosso "gomitolo" era "pronto" per essere bruciato.
L'allarme era stato dato per tempo. Le nostre valutazioni divergono, forse, su chi avrebbe dovuto intervenire prima che si desse fuoco.
E' così?
Ritengo che della situazione contingente si era dato un significativo risalto e si era acceso un “faro” di attenzione.
Ricordo a me stesso che la Polizia Giudiziaria, a norma dell’art. 354 c.p.p. – “Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose, sulle persone”, è legittimata a compiere una serie di attività tipiche e atipiche: può effettuare gli accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone, effettuare, nella immediatezza, prelievo di campioni, provvedere al sequestro di urgenza onde assicurare che le tracce e le cose concernenti il reato siano conservate e che la situazione non sia mutata prima che il Pubblico Ministero intervenga o assuma la direzione delle indagini. L’articolo in esame permette alla Polizia di prendere le opportune iniziative perché gli elementi probatori non si disperdano.
A tal proposito vedasi Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 5468 del 11/01/2005 - INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - accertamenti urgenti su luoghi, cose e persone - Irripetibilità - Applicabilità nelle indagini relative a reati in materia ambientale - Fattispecie in tema di gestione e deposito di rifiuti non pericolosi.
“In tema di reati ambientali relativi alla gestione ed allo smaltimento dei rifiuti, costituisce un accertamento urgente su cose o situazioni suscettibili per loro natura di subire modificazione o di scomparire in tempi brevi, secondo quanto previsto dall'art. 354 c.p.p., l'osservazione immediata e diretta dello stato dei luoghi, effettuata dalla polizia giudiziaria in relazione allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi.”
concordi?
....La mattina di domenica 5 dicembre in un mio intervento, concludevo: "Continuo a pensare che – nel caso di grandi cumuli di rifiuti - sarebbe doveroso e necessario, quanto meno in una prima fase (.. prima che venga dato fuoco), un intervento della Polizia Municipale per chiedere spiegazioni al proprietario del suolo sulle sue intenzioni (… il proprietario potrebbe aver deciso la smaltimento in discariche autorizzate), facendo ben presente i reati a suo carico in caso di incendio".
Il pomeriggio di domenica veniva dato fuoco!
1- Visto che era prevedibile perchè non si è pensato di avvisare il proprietario del terreno ( secondo voi era prevedibile? )
2- come mai le guardie dell’ANPANA esperti in ambiente, invece di erigersi a giudici non si chiedono il motivo per il quale il proprietario oltre al cumulo enorme (grosso gomitolo) aveva anche smistato nel terreno dei piccoli cumuli di ceppi (forse perchè erano gli unici da potersi ardere?).
3-come mai il grosso gomitolo, mi rivolgo sempre alle guardie dell’ANPANA non era posizionato al centro del podere visto e considerato che doveva essere bruciato (come prevedibile).
4-come mai le guardie dell’ANPANA hanno scattato foto anche quando il tendone era adagiato al suolo e non si era ancora proceduto al suo definitivo svellimento.
Mi viene da pensare che potevano, vista la loro natura di Associazione di volontari dediti alla protezione e salvaguardia dell'ambiente, informare il proprietario su come si sarebbe dovuto comportare per smaltire il materiale (educazione ambientale si chiama e penso rientri tra i compiti di un associazione che tutela l’ambiente o sbaglio) o quanto meno informarsi se il proprietario sapeva come smaltire il tutto salvaguardando l’ambiente.
Nulla di tutto questo è stato fatto, come mai?
Forse c’era bisogno di un po’ di pubblicità pre-Natalizia, mi auguro che non sia così.
Mi aspetto una risposta o un commento su queste mie osservazioni
Grazie
Certo non si può pretendere che noi si sia qui, su via Adelfia e in ogni luogo 24 ore su 24.
Il cittadino Liuk avrebbe potuto avvisare i Vigili Urbani (o i carabinieri) di quell'incendio, se è avvenuto in territorio di Rutigliano. Sarebbero risaliti al proprietario, così come hanno fatto su via Adelfia.
A Novoli (LE) c'è una antica tradizione popolare per i festeggiamenti in onore di S. Antonio Abate chiamata "La Focara"; un grandissimo e altissimo cono fatto di sfalci di potature di vite che viene arso nella piazza di paese e che dura tutta la notte. In quel paese attira migliaia di visitatori, a Rutigliano sconvolgerebbe! E già; perchè si pensa che i tralci siano impregnati di residui di fitofarmaci che bruciando potrebbero inquinare il clima.
Allora se far diventare tali residui biomasse non arrecherebbero altrettanto danno al clima?
Per Dolores: Forza sei tutti noi!
Essendo tutti i residui vegetali classificati come rifiuti speciali non pericolosi (codice europeo rifiuti CER 020103) il Testo Unico in materia di rifiuti D.Lgs. 152/06 prescrive di portare questo tipo di residui in discarica, o comunque pone il divieto di bruciarli.
Pertanto, al fine di evitare inconvenienti a seguito di eventuali controlli, bisognerebbe trinciare ed interrare i residui di potatura, anzichè bruciarli, oppure di attendere che l’iter per la variazione della normativa volga al termine.
Fonte: www.comune.rutigliano.ba.it comunicato stampa del 13 aprile 2010
In linea di principio, se il fumo NON si dirige verso le abitazioni e se NON si tratta di grossi cumuli da incendiare, non avrei nulla da eccepire.
Ed infatti, in un mio precedente intervento ho precisato che incendiare piccoli cumuli di ramaglie può essere sostanzialmente tollerato a livello giuridico e normativo.
Ma per legge, E NON SONO IO A DIRLO, il discorso si “complica” quando vengono bruciati grandi cumuli di residui di potature o peggio di residui dovuti allo svellamento di vecchi impianti.
Ci troviamo di fronte alle prescrizioni dell’art. 256 Testo Unico Ambiente (D. L.vo 152/2006) che vieta l’attività di smaltimento di rifiuti non autorizzata :
” Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, SMALTIMENTO(… l’all. B – lettera D 10, considera “smaltimento” l’incenerimento a terra), commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, è punito:
a) con la pena dell'arresto DA TRE MESI AD UN ANNO o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto DA SEI MESI A DUE ANNI e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.”
NEL CASO DEL ROGO DI VIA ADELFIA, AL PROPRIETARIO DEL FONDO, OLTRE ALL’ART. 674 DEL CODICE PENALE, ANDREBBE CONTESTATO ANCHE IL REATO DI CUI ALL’ART. 256 DEL D. L.VO 152/2006, LETTERA B), AVENDO BRUCIATO RIFIUTI PERICOLOSI.
… Non sono io a dirlo, ma sia la Corte di Cassazione, che i giudici di merito hanno ritenuto che lo smaltimento, mediante incenerimento a terra delle ramaglie residue, fosse illecito.