Mercoledì 23 Maggio 2012
   
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CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA PIU’ ESPERTI DEI GIUDICI PENALI

Via_Paisiello


Cosa si intende per “strutture in precario” riferite alle coperture degli impianti sportivi su aree tipizzate F6 dal PRG, lo hanno stabilito i 12 consiglieri di maggioranza lunedì scorso in consiglio comunale, approvando l’interpretazione autentica dell’art. 34 delle norme tecniche dello stesso PRG proposta dall’ingegnere comunale Erminio D’Aries.

L’opposizione ha votato contro quella interpretazione, sostenendo che l’interpretazione del concetto di “precarietà” l’ha data in modo esaustivo la copiosa giurisprudenza dei tribunali sia amministrativi che penali, compreso la Cassazione. Non stiamo qui a citarvi tutte le sentenze che negli ultimi anni sono state emesse in merito alla questione, sentenze che chiariscono il concetto di precarietà in edilizia.

Ve ne citiamo una per tutte, la sentenza della Cassazione Penale Sez. III del 21 marzo 2006 n. 20189: “La natura ‘precaria’ di un manufatto -secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema- non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data dal costruttore ma deve ricollegarsi alla intrinseca destinazione materiale di essa ad un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente e sollecita eliminazione, non essendo sufficiente che si tratti di un manufatto smontabile e non fisso al suolo”. Questa la Cassazione.

Avremmo voluto citare qui anche pronunce, documenti o norme, che vanno nella direzione dell’interpretazione data dai consiglieri di maggioranza, ma in consiglio comunale nulla è stato fornito in merito. Vediamo, allora, qual è l’interpretazione autentica del concetto di precarietà in edilizia deciso dai consiglieri comunali di maggioranza.
E’ da intendersi copertura realizzata in precario:
- quella realizzata con tensostruttura costituita da telo in materiale plastico o similare sostenuto da un sistema di tiranti in acciaio e puntoni in profilato di acciaio o legno;
- quella realizzata con struttura portante in legno lamellare, sormontata da pannelli coibentati;
- quella realizzata con struttura portante in elementi di acciaio, sormontata da pannelli coibentati".

Qui l’oggetto dell’interpretazione sono i materiali e la loro smontabilità, fattori che la giurisprudenza non ritiene “sufficienti” perchè insieme a questi ci deve essere, appunto, la temporaneità dell’opera. Un’opera che, per avere le caratteristiche di precarietà, deve essere realizzata “per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente e sollecita eliminazione”. E cosa determina la contingenza, la specificità e la temporaneità? L’“intrinseca destinazione materiale di essa ad un uso realmente precario e temporaneo”. Nel caso della copertura di cui parla l’art. 34 del PRG la precarietà è data, dunque, dall’uso, dall’utilizzo temporaneo che se ne deve fare.

L’interpretazione che è passata in consiglio comunale ha espunto proprio il concetto fondamentale di “precario” in edilizia. La delibera approvata, infatti, non dice che precario significa temporaneo, la parola “temporanea” o “temporaneità” in quella delibera interpretativa proprio non esiste.

L’ing. D’Aries in quel consiglio comunale a un certo punto, incalzato dall’opposizione, ha cercato di dilatare il concetto di temporaneità dicendo che «temporaneo può significare anche dieci anni». Il TAR della Toscana, però, non la pensa come lui.

A proposito di una tettoia in ferro e legno che copriva una rimessa di attrezzi e che il comune di Firenze non ha voluto condonare al proprietario (il quale, per questo, ha fatto ricorso) dice: “Pare invero al Collegio che l’opera di che trattasi sia destinata a dare al costruttore una utilità prolungata, di fatto destinata a durare nel tempo e per tali manufatti la giurisprudenza in maniera uniforme ha affermato come gli stessi siano riconducibili alla nozione di ‘costruzioni’ e, come tali, necessitano di un titolo edilizio (Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Terza, sentenza n. 961/2010)”. Quindi una tettoia, una copertura di qualsiasi materiale -smontabile o meno- che duri nel tempo si configura come una costruzione vera e propria per la quale è necessario un permesso a costruire.

E’ evidente, quindi, che quando le norme del PRG di Rutigliano, all’art. 34, parlano di coperture con strutture in precario, il significato è quello che tutti i tribunali descrivono in modo inequivocabile. D’altronde, se la copertura potesse durare in eterno, Augusto Chiaia non avrebbe avuto la necessità di specificarne in quell’articolo la tipologia (“in precario”), avrebbe parlato solo di copertura.

Perchè allora quella interpretazione così riduttiva e fuorviante suggerita da D’Aries e sposata dai consiglieri di maggioranza?

Segue seconda parte

Anticipazioni
- Il punto ristoro su via Pisiello di Pietro Giglio: convitato di pietra nel consiglio comunale “interpretativo”.
- Un passaggio della delibera “interpretativa” stranamente dettagliato.
- C’è un solo architetto che ha progettato e realizzato su un’area F6 a Rutigliano, ma non compare tra i dieci firmatari della richiesta di interpretazione autentica.

 

Commenti 

 
#10 Gatto 2010-09-28 07:13
....ma va, sono sorpreso!!! i consilieri di maggioranza davvero "conoscono" il personaggio!!! Che bella notizia... staremo a vedere "quanto" durerà questa conoscenza!!!
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#9 Peter Pan 2010-09-27 13:35
"CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA PIU’ ESPERTI DEI GIUDICI PENALI"...è certo non lo sapevate che avevamo in consiglio un corte di giudici uno più esperto dell'altro quando si tratta di coprire o sbrogliare i fatti di uno o più "conocenti"?
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#8 antonio fortunato 2010-09-26 16:08
.. io "lascerei fuori" dalla vicenda e dalla polemica i tecnici!

Ritengo che questi, di fronte ad una interpretazione così "elastica" di "struttura in precario" da parte dell'Amministrazione Comunale, hanno voluto che tale interpretazione fosse formalizzata; ciò allo scopo di non incorrere in futuro, nella fase di progettazione e realizzazione di tali strutture precarie, in .... "errori tecnici" ..... derivanti da una successiva diversa interpretazione!
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#7 cosanostra 2010-09-26 15:31
ma non basterà a togliere i sigilli ad un cantiere sotto sequestro.

caro sindaco non farti trascinare in queste logiche sporche. resta una persona onesta e la gente ti stimerà. un giorno o l'altro da quella poltrona dovrai scendere.
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#6 Logico 2010-09-26 14:33
I tecnici, si sa sono dei ceativi e come tale "simpatici", ma non devono passare "certi" limiti. Tolta la simpatia, il contenuto di certe affermazioni resta imbarazzante. Sono costretto a confessare che stento a credere che l'istanza inoltrata stia loro particolarmente a cuore.
Per maggioranza e tecnici firmatari della richiesta ...pur di portare a casa un pugno di "chiaconi".
Che tristezza
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#5 antonio fortunato 2010-09-26 13:56
Nel mio beato disinteresse per le "cose" di Rutigliano, mi ero chiesto:
- cosa c'era alla base di una richiesta di interpretazione del "concetto" di "struttura in precario" al Tecnico Comunale da parte di un folto numero di tecnici esperti;
- come mai il Tecnico Comunale riteneva di "mandare" il suo parere al Consiglio Comunale,
- come mai l'Amministrazione Comunale riteneva che sull'argomento fosse necessario convocare un Consiglio monotematico.

L'arcano si è presto disvelato:
- i tecnici volevano che venisse formalizzata l'interpretazione "autentica" dell'Ufficio Tecnico Comunale sulla "struttura in precario";
- il Tecnico Comunale voleva che su tale "interpretazione" ci fosse la copertura politica ed assunzione di responsabilità da parte del Consiglio Comunale.
.... E tutti vissero felici e contenti!
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#4 centouno 2010-09-26 04:32
Per fortuna ci sono questi consiglieri che controllano il nostro paese. Dai Berardi fai di tutto, consigliati con l'avvocato Gigante "uno bravo"
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#3 cosanostra 2010-09-25 16:15
Citazione:
Perchè allora quella interpretazione così riduttiva e fuorviante suggerita da D’Aries e sposata dai consiglieri di maggioranza?


chi è il tecnico che segue i lavori del punto ristoro???
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#2 Gianni Nicastro 2010-09-25 16:09
A titolo di cronaca.

Informo "il giustiziere" che il nome del giudice che ha confermato il sequestro del cantiere di Giglio lo conoscono in tanti a Rutigliano, o perlomeno quelli che leggono "il Gazzettino", perchè questo giornale qualche mese fa ha pubblicato per intero e con scansione il dispositivo di quel sequestro e la firma del giudice.
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#1 il giustiziere 2010-09-25 15:43
io chiuderei l'articolo con un' altra domanda: come mai il consigliere berardi ocnosceva già il nome del giuduce che esaminerà il tutto durante il consiglio???MISTERI DELLA VITA o chi predica bene razzola male, e al posto di dare del deliquente ad altre persone si dovrebbe fare un esame di coscienza????
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