Mercoledì 23 Maggio 2012
   
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BERARDI C/ COMUNE DI RUTIGLIANO

toghe-magistrati



N. 00010/2009 REG.DISP.

N. 01156/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato il presente

DISPOSITIVO DI SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1156 del 2009, proposto da:
Vito Vittorio Berardi, rappresentato e difeso dall'avv. Vito Vittorio In Proprio Berardi, con domicilio eletto presso Vito Antonicelli in Bari, via Diomeda Fresa N.5; e quindi dall’avv. Franco Gagliardi La Gala + altri

contro

Comune di Rutigliano, rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Notarnicola, con domicilio eletto presso Gennaro Notarnicola in Bari, via Piccinni, 150; Ufficio Elettorale Centrale del Comune di Rutigliano, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;

nei confronti di

Roberto Romagno, Matteo Colamussi, Michele Maggiorano, Carmine Pasquale Delledera, Giovanni Manzari, Antonio Troiani, Vincenzo Damato, Giuseppe Tagarelli, rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Tangari, con domicilio eletto presso Carlo Tangari in Bari, c/o Notarnicola via Piccinni, 150; Sandra Valentino, Romeo Gaio; Vincenzo Giampaolo, rappresentato e difeso dall'avv. Dott.Vincenzo Giampaolo, con domicilio eletto presso Vincenzo Giampaolo in Bari, Segreteria Tar Bari-p.zza Massari 6; Olimpia Ciavarella, rappresentato e difeso dall'avv. Olimpia Ciavarella, con domicilio eletto presso Vincenzo Giampaolo in Bari, Segreteria Tar Bari-p.zza Massari 6; Nicola Giampaolo, rappresentato e difeso dall'avv. Dott.Nicola Giampaolo, con domicilio eletto presso Dott.Nicola Giampaolo in Bari, Segreteria Tar Bari-p.zza Massari 9;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a) annullare la “proclamazione dell’elezione alla carica di Sindaco” del Comune di Rutigliano disposta dal competente Ufficio Elettorale Centrale in data 11 giugno 2009;

b) annullare la “proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere Comunale” del Comuné di Rutigliano disposta dal competente Ufficio Elettorale Centrale in data 6 luglio 2009;

c) annullare le “operazioni elettorali” sottostanti le due predette “proclamazioni”;

d) annullare gli atti presupposti, conseguenziali e connessi a dette operazioni elettorali” e “proclamazioni”, tra cui, in particolare, le delibere della IX Sottocommissione Elettorale Circondariale di Rutigliano, con le quali tale Ufficio ha dapprima “ammesso”, e di poi “rifiutato di escludere” (giusta verbale n.68 del 10/5/2009) la “lista c denominata “Progresso” (e collegata al candidato Sindaco Roberto Romagno) dalla competizione elettorale de qua;

in linea subordinata per:

e) annullare le “operazioni elettorali” relative alle sezioni 12, 18, 15 del Comune di Rutigliano ed, in particolare, le “attribuzioni dei voti e delle preferenze” (a tutti i candidati Sindaci e Consiglieri, nonché alle liste che hanno partecipato alla competizione elettorale de qua) disposte in dette sezioni ed, in subordine, “correggere” relativi risultati..


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Rutigliano;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roberto Romagno;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Vincenzo Giampaolo;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Olimpia Ciavarella;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ufficio Elettorale Centrale del Comune di Rutigliano;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Nicola Giampaolo;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Matteo Colamussi;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Michele Maggiorano;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Carmine Pasquale Delledera;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Giovanni Manzari;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Antonio Troiani;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Vincenzo Damato;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Giuseppe Tagarelli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;l’art. 83/11 del dPR 16.5.1960 n.570;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2009 il dott. Vito Mangialardi e uditi per le parti i difensori gli avv.ti Franco Gagliardi La Gala, Giovanni Albenese (in procura speciale), Gennaro Notarnicola, Carlo Tangari e l'avv. dello Stato Grazia Matteo; nessuno è comparso per i controinteressati Giampaolo e Ciavarella.;


'P.Q.M.'


P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia sede di Bari Sez. III dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 6.000,00 (seimila) di cui € 2000, 00 a favore del Comune di Rutigliano, € 2000,00 a favore dell’Avvocatura distrettauale dello Stato distrattaria come per legge delle Amministrazione rappreesentate ed € 2000,00 complessivamente a favore di tutti i controinteressati costituiti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Vito Mangialardi, Consigliere, Estensore

Rosalba Giansante, Referendario





L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE










DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/10/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO






Commenti 

 
#15 Teta 2009-10-25 21:22
Ma no cittadina...
Tempo al tempo; però speriamo non tanto tempo!
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#14 Vitus 2009-10-25 16:52
Tenete presente poi che il fatto che il Tar abbia dichiarato inammmissibile il ricorso paradossalmente è un bene, perchè non è entrato nel merito e dunque non ha espresso alcun giudizio sulla fondatezza o meno dl ricorso. Le cause di inammissibilità possono essere tante e solitamente sono di natura procedurale. Solo le motivazioni chiariranno meglio. P.S. non facciampo tanto i qualunquisti dicendo che i gidudici sono tutti manipolati. Politici e giudici non sono migliori nè peggiori degli altri cittadini.
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#13 cittadina 2009-10-25 14:16
Teta, i giudici sono tutti manipolati e dietro c'è sicuramente lo zampino di qualcuno,quel qualcuno che dall'alto governa e decide per rutigliano.I cittadini rutiglianesi vogliono chiarimenti sulle votazioni, ma nella giustizia poco ci spero.I tempi sono lunghi però se i giudici fanno il loro dovere senza essere corrotti,la verità potrà venire a galla.Io ci spero.
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#12 Teta 2009-10-25 10:03
Certo, e avrebbe ragione il Prof. a continuare...
Ma se le cose strane erano così strane come si racconta; perchè il giudice ha rigettato la "richiesta di chiarezza"? Non solo, ha rigettato anche il ricorso inerente il simbolo di partito scippato.
Aumentano le cose in cui vederci chiaro!
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#11 Vitus 2009-10-25 02:09
Io fossi in Berardi lo farei.A detta di molti sarebbero successe cose strane nei seggi,c'è un'esigenza di chiarezza che si deve al paese
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#10 apuliatrade 2009-10-25 00:56
A mio parere non serve perdersi in inutili trame giudiziarie,considerato che con la lentezza della giustizia italiana, prima della conclusione potrebbe finire il mandato elettorale
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#9 Teta 2009-10-25 00:35
Vitus,
pensi che il Prof. Berardi continuerà la cosa in tribunale?
Ed è noi cittadini siano stanchi della vicenda... figuriamoci i protagonisti. Speriamo di non trascorrere il periodo di amministrazione assistendo a liti nei tribunali. Penso che chi ne andrebbe di mezzo saremmo solo noi cittadini.
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#8 Vitus 2009-10-24 20:38
Calmi tutti. il giudizio del Tar è solo il primo grado.Il prof. Berardi può appellare la sentenza al Consiglio di Stato. inoltre devono ancora essere depositate le motivazioni.
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#7 futuromigliore 2009-10-24 19:47
ma questo lo sapevamo gia!!!c'è qualcuno del "campo" che ci può spiegare le motivazioni dell'INAMMISIBILITA' del ricorso ????Non mi sembra assolutamente chiaro dalla sentenza!Non vi dovrebbero essere delle spiegazioni a riguardo??grazie.
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#6 Teta 2009-10-23 22:39
Se c'è una sentenza... Deve per forza.
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#5 Peter Pan 2009-10-23 22:34
La situazione andrebbe risolta se il prof.Berardi paga i 6000euro e finsce tutto lì!
Ne dubito che questo avvenga!?:cry: ....chi gli uscirà sti soldi?
Credo proprio che si andrà avanti !?
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#4 Teta 2009-10-23 18:14
I 6.000,00 Euro di spese di giudizio li pagherà il Prof. Berardi. E se non erro rientrano anche le spese legali del comune di Rutigliano.
Bisognerà vedere se la vicenda continuerà con la richiesta dei danni morali e d'immagine della parte chiamata in causa... Speriamo di no, altrimenti continuerà lo strascico giudiziario a discapito di una serena amministrazione.
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#3 vitino 2009-10-23 15:26
Seimila euro di spese legali!
Io ci pago quasi un anno di mutuo.
Soldi vostri comunque buttateli pure.
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#2 Francesco 77 2009-10-23 12:02
Certo però che per uno abituato alla riservata partecipazione la sconfitta crea una pubblica ribbellione.

E poi si parla di collaborazione .......

PS chi paga ora le 6.000 euro??????
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#1 Teta 2009-10-23 11:43
Ma quale sono state le motivazioni della inammissibilità del ricorso? Nella sentenza di annullamento del procedimento io non le colgo.
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