
N. 02506/2009 REG.SEN.
N. 01156/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1156 del 2009, proposto da:
Vito Vittorio Berardi, rappresentato e difeso da se medesimo avv. Vito Vittorio Berardi, con domicilio eletto presso Vito Antonicelli in Bari, via Diomeda Fresa N.5, e successivamente <giusta procura speciale n. 43.318 del 9.10.2009 per notar Domenico Amoroso da Turi> dagli avv.ti Giovanni Albanese, Domenico Gigante e Franco Gagliardi La Gala, quest’ultimo anche domiciliata rio nel suo studio in Bari alla Via Abate Gimma n. 94, ;
contro
Comune di Rutigliano, rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Notarnicola, con domicilio eletto presso Gennaro Notarnicola in Bari, via Piccinni, 150; Ufficio Elettorale Centrale del Comune di Rutigliano, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le Bari, domiciliataria per legge nella sua sede in Bari, via Melo, 97;
nei confronti di
Roberto Romagno, Matteo Colamussi, Michele Maggiorano, Carmine Pasquale Delledera, Giovanni Manzari, Antonio Troiani, Vincenzo Damato, Giuseppe Tagarelli, rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Tangari, con domicilio eletto presso Carlo Tangari in Bari, c/o Notarnicola via Piccinni, 150; Sandra Valentino, Romeo Gaio; Vincenzo Giampaolo, rappresentato e difeso dall'avv. Dott.Vincenzo Giampaolo, con domicilio eletto presso Vincenzo Giampaolo in Bari, Segreteria Tar Bari-p.zza Massari 6; Olimpia Ciavarella, rappresentato e difeso dall'avv. Olimpia Ciavarella, con domicilio eletto presso Vincenzo Giampaolo in Bari, Segreteria Tar Bari-p.zza Massari 6; Nicola Giampaolo, rappresentato e difeso dall'avv. Dott.Nicola Giampaolo, con domicilio eletto presso Dott.Nicola Giampaolo in Bari, Segreteria Tar Bari-p.zza Massari 9;
per
a) annullare la “proclamazione dell’elezione alla carica di Sindaco” del Comune di Rutigliano disposta dal competente Ufficio Elettorale Centrale in data 11 giugno 2009;
b) annullare la “proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere Comunale” del Comune di Rutigliano disposta dal competente Ufficio Elettorale Centrale in data 6 luglio 2009;
c) annullare le “operazioni elettorali” sottostanti le due predette “proclamazioni”;
d) annullare gli atti presupposti, consequenziali e connessi a dette operazioni elettorali” e “proclamazioni”, tra cui, in particolare, le delibere della IX Sottocommissione Elettorale Circondariale di Rutigliano, con le quali tale Ufficio ha dapprima “ammesso”, e di poi “rifiutato di escludere” (giusta verbale n.68 del 10/5/2009) la “lista c denominata “Progresso” (e collegata al candidato Sindaco Roberto Romagno) dalla competizione elettorale de qua;
in linea subordinata per:
e) annullare le “operazioni elettorali” relative alle sezioni 12, 18, 15 del Comune di Rutigliano ed, in particolare, le “attribuzioni dei voti e delle preferenze” (a tutti i candidati Sindaci e Consiglieri, nonché alle liste che hanno partecipato alla competizione elettorale de qua) disposte in dette sezioni ed, in subordine, “correggere” relativi risultati...
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Rutigliano;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roberto Romagno;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Vincenzo Giampaolo;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Olimpia Ciavarella;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ufficio Elettorale Centrale del Comune di Rutigliano;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Nicola Giampaolo;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Matteo Colamussi;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Michele Maggiorano;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Carmine Pasquale Delledera;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Giovanni Manzari;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Antonio Troiani;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Vincenzo Damato;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Giuseppe Tagarelli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2009 il dott. Vito Mangialardi e uditi per le parti i difensori gli avv.ti Franco Gagliardi La Gala, Giovanni Albanese (in procura speciale), Gennaro Notarnicola, Carlo Tangari e l'avv. dello Stato Grazia Matteo; nessuno è comparso per i controinteressati Giampaolo e Ciavarella;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso elettorale proposto da Vito Vittorio Berardi nella duplice qualità di cittadino elettore e candidato Sindaco nella tornata elettorale del 6 e 7 giugno del 2009 per il rinnovo del Consiglio Comunale di Rutigliano, ricorso depositato in data 11 luglio 2009 e quindi notificato, con pedissequo decreto di fissazione udienza in data 24.7.09, l’interessato ha chiesto l’annullamento degli atti in epigrafe impugnati ed il rinnovo delle operazioni elettorali, previa esclusione dalla competizione della lista “Progresso”; in via subordinata l’annullamento degli atti in epigrafe e la correzione dei risultati elettorali o il rinnovo delle operazioni elettorali limitato alle sezioni n. 12, n.18 e n. 15.
Lamenta che la lista “Progresso” collegata al candidato Sindaco Roberto Romagno e che oggettivamente ha contribuito all’elezione al primo turno del Sindaco, non poteva essere ammessa alla competizione elettorale perché recante contrassegno (antica torre normanna di Rutigliano al’interno di un cerchio col motto “ PROGRESSO”) assolutamente identico a quello del movimento politico culturale “Progresso” formatosi a Rutigliano nel 1970 e di cui l’interessato fu ed ha continuato ad essere promotore e dirigente. Prosegue che pur avendo l’interessato avanzato formale richiesta per l’esclusione di essa lista elettorale dalle elezioni de qua, l’adita IX Sottocommissione elettorale circondariale di Rutigliano, con verbale n. 68 ebbe respingere la sua richiesta motivando che il criterio da usare per decidere l’ammissione tra due contrassegni identici o facilmente confondibili tra di loro, era quello della priorità temporale della presentazione riferita esclusivamente al procedimento elettorale corso.
Deduce che erroneamente la Sotto commissione elettorale non ha considerato la ipotesi nella specie rinveniente di contrassegni che siano quelli notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici, nel qual caso non vale più il criterio temporale.
Continua che l’uso della lista Progresso di identico contrassegno, lista che ha avuto 338 voti e che ha notevolmente contribuito all’elezione del Sindaco Roberto Romagno, ha generato quanto meno confusione negli elettori che ben hanno potuto associare il nome del candidato Sindaco Vito Vittorio Berardi alla stessa votando il simbolo.
In subordine deduce la parte che vi sarebbero irregolarità in alcune sezioni: così nella 12^ dove vi sono schede autenticate e non utilizzate ben superiore ai votanti; così nella 18^ dove tutte le pagine del verbale risultano corrette; così nella 15^ dove risultano attribuiti alla lista “il Paese che vogliamo” collegata all’odierno ricorrente candidato sindaco 59 voti di lista e 77 di preferenza.
Si sono costituiti in giudizio e il Comune e l’Avvocatura distrettuale dello Stato per l’Ufficio elettorale Centrale del Comune di Rutigliano nonché i contro interessati –rappresentati e difesi dall’avv. Carlo Tangari- Roberto Romagno, Matteo Colamussi, Michele Maggiorano, Delledera Carmine Pasqual, Gaio Romeo, Giovanni Manzari, Antonio Troiani, Vincenzo Damato,Giuseppe Tagarelli, parti resistenti tutte che si sono opposte alle avverse pretese siccome infondate nel merito, sollevando una serie di eccezioni di rito.
In particolare la difesa del Comune ha eccepito l inammissibilità del gravame per omessa notifica a tutti i consiglieri comunali di maggioranza, contraddittori necessari, chiedendo in via del tutto subordinata la integrazione del contraddittorio nei confronti del Consigliere comunale Oronzo Valentini; di analogo tenore è l’eccezione di rito sollevata dai contro interessati. L’Avvocatura dello Stato, per suo conto, ha eccepito la inammissibilità del gravame per mancata notifica alla IX Sottocommissione elettorale circondariale di Rutigliano che ha adottato l’atto preparatorio relativo all’ammissione della lista elettorale “Progresso”, ammissione che viene contestata e che risulta l’oggetto sostanziale della vertenza.
Si sono poi costituiti i sigg.ri Giampaolo Vincenzo, Olimpia Ciavarella e Nicola Giampaolo i primi due quali delegati della lista civica Progresso ed il terzo quale candidato alla carica di consigliere comunale di essa lista civica, che hanno dichiarato di costituirsi in giudizio al sol fine di non essere condannati in caso di soccombenza alle spese di giudizio evidenziando comunque la fondatezza del ricorso nella parte in cui si denuncia la illegittima usurpazione del simbolo “PROGRESSO”.
DIRITTO
Il ricorso, giusta eccezione sollevata dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, va qualificato inammissibile perché non notificato tempestivamente e ritualmente alla IX Sottocommissione Elettorale di Rutigliano che ha adottato il provvedimento di ammissione della lista Progresso alla competizione elettorale in questione intesa al rinnovo del Consiglio0 Comunale di Rutigliano.
Giove osservare a riguardo che, come detto e documentato dalla stessa parte ricorrente, ad essa Sottocommissione venne avanzata in data 9 maggio 09 dal Berardi, in uno con altri, istanza di ricusazione del contrassegno presentato dalla lista “Progresso” per motivazioni che vengono sostanzialmente riproposte nel gravame all’esame; orbene essa Sottocommissione giusto verbale n. 68 del 10.5.09 ebbe a deliberare di “respingere la istanza di che trattasi in considerazione del fatto che, come da giurisprudenza costante (vedasi per tutte CdS V Sez. dec. 27/08/1976) il criterio da usare per decidere l’ammissione fra due o più contrassegni identici o facilmente confondibili tra di loro, è quello della priorità temporale nella presentazione riferita esclusivamente al procedimento elettorale in atto”. Si annotava infine che copia di esso provvedimento veniva inviato al Prefetto, al Sindaco ed all’avv. Albanese (presso cui le parti che avevano inoltrato la ricusazione avevano eletto domicilio).
Pare quindi al Collegio che essa Sottocommissione assuma non già la veste di contro interessato, bensì di Autorità che ha posto in essere l’atto lesivo vale a dire l’ammissione della lista, quindi autore dell’atto asserita ente lesivo e che nella stessa prospettazione di parte ricorrente viene ad invalidare ed in via derivata i successivi atti del procedimento elettorale. Si vuol dire da parte del Collegio che la funzione svolta nella particolare vicenda dalla IX Sottocommissione non pare assimilabile a quella per es. dell’Ufficio Elettorale Centrale, non portatore secondo tesi maggioritaria di un interesse qualificato alla conservazione dele operazioni elettorali e questo sul principio che i ricorsi vanno presentati avverso l’atto finale della sequenza procedimentale; qui ci troviamo di pronte ad un procedimento e di ordine contenzioso che si è svolto dinanzi alla Sottocommissione (le parti esponenti avevano rilasciato mandato formale ad un legale quanto alla ricusazione della lista) e che si è concluso con una motivata delibera formalmente comunicata alle parti interessate negatoria della chiesta ricusazione e confermativa dell’ammissione della lista Progresso, ammissione che nella stesa prospettazione avanzata nel ricorso giurisdizionale costituisce il principale lamentato evento lesivo. La conseguenza è che essa Sottocommissione andava espressamente evocata in giudizio quale Autorità che aveva emanato l’atto. In carenza di quanto innanzi, il ricorso, giusta eccezione dell’Avvocatura di Stato, va qualificato inammissibile.
In ogni caso il Collegio si fa carico di esaminare anche nel merito il gravame, che risulta infondato.
Invero, il T.U. in materia elettorale prevede ipotesi tassative di esclusione dal procedimento elettorale che devono essere oggetto di una interpretazione restrittiva, siccome esse ipotesi di esclusione vengono a limitare un diritto di libertà, qual è quella di voto. (vedi CdS. Sez. V 6.7.94 n. 732; sentenza questo Tribunale Sez. II n. 882 del 13.12.93 ). La norma di cui all’art. 33 del dPR n. 570/1960 indica una duplice ipotesi di ricusazione della lista vale a dire: a) caso in cui i contrassegni siano facilmente confondibili e che siano presentati nel’ambito dello stesso procedimento elettorale; b) caso in cui i contrassegni siano identici e/o confondibili con altri usati tradizionalmente da partiti politici presenti in Parlamento. Per stessa ammissione del ricorrente si verterebbe nella secondo ipotesi, con la ovvia aggiunta da parte dell’interessato che non bisognerebbe far necessariamente riferimento ai partiti presenti in Parlamento. Invece detto presupposto, assente nella specie, è considerato necessario dalla condivisibile giurisprudenza già intervenuta nella particolare questione ( Tar Lazio n. 7488/04; CdS n. 3922/00). Pone mente poi considerare che con sentenza del 4.6.09 (in atti) il Tribunale di Bari < Sez. Specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, cui l’attuale ricorrente si era pure rivolto deducendo la violazione da parte della lista civica Progresso che sosteneva il candidato Sindaco contro interessato dei diritti connessi alla registrazione del simbolo,operata in epoca assai precedente, chiedendo la inibitoria dell’uso del simbolo elettorale depositato appunto dalla lista civica Progresso per le elezioni amministrative del 6 e 7.6.09>, ha considerato inammissibile il gravame proposto innanzi ad esso G.O.
Brevemente quanto alle censure espresse in via subordinata, per quelle riguardanti la Sez. 12 (presenza di schede autenticate ma non utilizzate) osserva il Collegio che la presenza di schede autenticate che non siano state utilizzate non è di per sé idoneo a dimostrare alterazione di risultati elettorali; anzi la presenza di residue schede autenticate è circostanza che ricorre con frequenza nelle procedure in questione. Il fatto poi che non esista un solo voto disgiunto tra voti di lista e voti attribuiti ai Sindaci, non può comportare la conclusione di vizi nelle operazioni elettorali, essendo frutto di scelta elettorale libera. Sulla annotazione di voti di lista Casini-Unione di Centro in numero di 12 nel mentre sono 32, osserva il Collegio nel prospetto dei voti ottenuti da ciascun candidato in tutte le sezioni elettorali del Comune, prospetto generale depositato dall’Avvocatura, la lista in questione risulta aver riportato voti 32 nella sezione in questione, e non 12 il che porta ad intendere nell’indicazione di 12 un error calami nel verbale di Sezione. Quanto alla votazione di elettori stranieri (n. 47) come inclusi in un elenco in cui darebbe inopinatamente inserito anche un italiano, tale Rizzo Mario, si ritiene di non riscontrarvi particolari irregolarità: l’elenco in questione si riferiva agli elettori che avevano votato nella sezione in base a sentenza od attestazione del Sindaco, ed in questo caso il cittadino italiano dianzi nominato votavo in base ad attestazione del Sindaco al termine di periodo di sorveglianza speciale.
Quanto alla Sez. 18, la correzione delle pagine di verbale è correzione materiale di nomi di candidati, erroneamente scritti; nella sezione in questione poi il ricorrente ha ottenuto più voti del contro interessato Sindaco eletto (rispettivamente n. 352 e n. 290) sicché vi sono pure profili di inammissibilità della censura.
Infine quanto a presunte irregolarità dalle Sez. n. 15 perché alla lista “il Paese che vogliamo” collegata al ricorrente candidato sindaco risultano attribuiti 59 voti di lista e 77 voti di preferenza,
la discrasia risulta superata da quanto indicato nel prospetto dei voti redatto dall’Ufficio Centrale dove consta che la lista di che trattasi ha riportato nella Sez. n. 15 voti 77.
Spese di giudizio come da dispositivo e secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sezione III dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 6.000,00 (seimila) di cui € 2.000,00 a favore del Comune di Rutigliano, € 2.000,00 a favore dell’Avvocatura distrettuale dello Stato distratta ria come per legge delle amministrazioni rappresentate ed € 2.000,00 complessivamente a favore di tutti i contro interessati costituiti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Amedeo Urbano, Presidente
Vito Mangialardi, Consigliere, Estensore
Rosalba Giansante, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/10/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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